
Come sai, dal primo gennaio di quest’anno, il BIM è obbligatorio per i bandi di gara superiori ai 2 milioni di euro.
Per l’esattezza il Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (clic qui per scaricarlo), ovvero il Decreto Legislativo n.209, ha stabilito:
- In 2 milioni di euro la soglia che entrerà in vigore dal 1^ gennaio 2025 per l’utilizzo obbligatorio del BIM (metodi e strumenti di gestione informativa digitale) nella progettazione e realizzazione di di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.
- Che la stessa soglia viene modificata a 5,538 milioni di euro (corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria), per la progettazione e realizzazione di interventi che riguardano i beni culturali.
- Queste soglie andranno calcolate sulla base della stima parametrica del valore del progetto. Se vuoi saperne di più sulla stima parametrica leggi qui.
- Il valore stimato andrà indicato nel DocFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) e successivamente nel DIP (Documento di Indirizzo della Progettazione).
Bene, ma cosa succede se un progetto è stato avviato prima del 31 dicembre 2024?
Bisogna rifarlo in BIM?
Non è detto.
Ci sono infatti delle eccezioni: finora, il criterio utile per ottenere la deroga all’obbligo del BIM era considerata la data di approvazione del DocFAP, il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali.
Ovvero, si pensava che se il DocFAP è stato approvato prima del 31 dicembre 2024, allora è possibile procedere senza considerare l’obbligo del BIM sopra i 2 milioni di euro. Purché naturalmente l’importo sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, pari a 5,538 milioni di euro, scattata l’1 gennaio 2023.
Come sembrava essere previsto dal Comma 2 Art.225-bis: (Transitorio) del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36), come modificato dal Correttivo di cui sopra.
Invece non è così.
Per fare chiarezza, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT per gli amici) ha espresso due pareri giuridici, il n. 3416 del 13 maggio 2025 ed il n. 3353 del 3 aprile 2025, dove ha stabilito che il criterio determinante è la data di programmazione dell’intervento.
Ovvero, se anche un intervento vede sia il DocFAP che la copertura finanziaria approvati prima del 31 dicembre 2024, ma l’intervento non è stato ancora inserito nella programmazione, allora il bando di gara BIM è obbligatorio.
Come vedi, si tratta di un’interpretazione più restrittiva, che sono sicuro spingerà molte Stazioni Appaltanti a correre ai ripari.
Naturalmente, per emettere il bando di gara BIM non occorre rifare l’intero progetto.
Basta predisporre i documenti che gestiscono la parte di gestione informativa digitale, in particolare il Capitolato Informativo.
E poi, naturalmente:
- Predisporre un Atto organizzativo che stabilisce gli standard e le linee guida nella gestione delle informazioni digitali
- Formare e nominare il Gestore dei processi digitali (BIM Manager), il Gestore dell’Ambiente di Condivisione dei Dati (CDE Manager) ed il Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator).
- Attrezzarsi per ottenere pareri competenti per la valutazione delle Offerte di Gestione Informativa e del successivo Piano di Gestione Informativa e la loro verifica di corrispondenza con il Capitolato Informativo.
- Predisporre l’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat).
Noi, naturalmente, siamo qui per questo, e disponiamo di un metodo consolidato per gli enti e le aziende che desiderano adottare il BIM.

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Oggi ho fatto l’avvocato 🙂
Alla prossima!
Giovanni Perego detto GimmiGIS


















