Non solo BIM, ma anche GIS nel nuovo codice dei contratti: ecco le novità

Alla fine di marzo è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti, (Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, puoi leggerlo sulla Gazzetta Ufficiale qui), che va a sostituire il precedente del 2016 di cui ti avevo scritto qui.

Sono passati 7 anni, ma sembra che ne siano passato molti di più.

Il codice del 2016 fu quello del primo recepimento della direttiva europea sugli appalti del 2014, che a sua volta introdusse, timidamente e sulla base dell’esempio anglosassone, l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Definizione che noi per brevità definiamo BIM.

Bene, questo nuovo Codice fa passi avanti, in molte sue parti, che vedono la digitalizzazione ed il BIM ormai completamente integrati, senza dover ricorrere a successivi decreti attutativi.

Ma il bello è che per la prima volta vede l’introduzione ufficiale del GIS nella redazione del quadro esigenziale e nei contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) .

In One Team siamo stati i primi a credere nell’integrazione tra BIM e GIS: parlane con noi, basta un clic qui sopra

Il nuovo codice si occupa, nella parte II, della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti, secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, ed introduce molti concetti importanti.

Nella parte IV si occupa della progettazione, articolata in due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo (PE).

L’articolo 43 della parte IV rende definitivi i tempi di adozione obbligatoria del BIM, quelli inizialmente contenuti nel famoso decreto BIM, il 560 del 2018, come poi modificato dal Decreto 312 del 2021, prescrivendo:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova
costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro
.

Inoltre viene impostata la necessità di un Ambiente di Condivisione dei Dati:

Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche
progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e
operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto
.

Con il nuovo codice dei contratti i professionisti certificati BIM saranno sempre più richiesti: vuoi sapere come certificarti?

I dettagli sul BIM (ma anche sul GIS, vera novità) sono rimandati all’allegato I.9 intitolato “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni“. Te lo descriverò tra poco.

Ma prima vale la pena descrivere un altro allegato, l’I.7, intitolato “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

In questo allegato, per la prima volta, si introduce la possibilità di utilizzare sistemi GIS, ovvero sistemi informativi geografici nella redazione del quadro esigenziale e del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Inoltre, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

A me questo passaggio ricorda tanto un modello come questo.

Inoltre, sempre secondo l’allegato I.7, anche nella redazione del PFTE ci si può avvalere, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System – GIS).

Tornando al BIM, vediamo L’allegato I.9, che prima di tutto riprende alcuni contenuti del Decreto 560 del 2018, chiedendo alle stazioni appaltanti, prima di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni, di attuare un piano di formazione, un piano di acquisizione e manutenzione di hardware e software, di adottare un atto di organizzazione.

Prosegue prescrivendo la nomina da parte delle stazioni appaltanti di tre figure BIM fondamentali: un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager), un gestore sei processi digitali supportati da modelli informativi (BIM Manager), e per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator).

Anche le stazioni appaltanti presto cercheranno BIM Manager, BIM Coordinator e CDE Manager: formati e certificati con noi

Definisce la necessità per le stazioni appaltanti di adottare un Ambiente di Condivisione dei Dati, per garantire la loro condivisione, elaborazione e gestione nel rispetto della disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale. Inoltre ribadisce l’utilizzo di piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari, mentre i dati vanno elaborati in modelli informativi disciplinari multidimensionali e orientati a oggetti.

L’allegato I.9 giustamente fa esplicito riferimento alle norme volontarie BIM, sia europee con codifica UNI EN, sia internazionali con codifica UNI ISO, sia nazionali UNI, citando poi le norme UNI EN ISO 19650, e le norme della serie UNI 11337 che ormai ben conosciamo.

Richiede alle stazioni appaltanti di predisporre un capitolato informativo e ne descrive i contenuti, che devono essere coerenti con il livello di progettazione richiesto (PFTE o PE).

Infine permette di definire eventuali premialità basate su usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche dei contenuti delle offerte dei candidati.

Bene, finalmente sia BIM che GIS stanno trovando il loro posto nella legislazione italiana.

Buona progettazione!
Giovanni Perego